Con decorrenza dal 1 gennaio 2017 è entrato in vigore l’obbligo della Comunicazione, da effettuare esclusivamente in via telematica, su base trimestrale, degli dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.
Con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati definiti ed approvati:
- il modello per eseguire la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- le istruzioni per la relativa compilazione;
- le specifiche tecniche per la consequenziale trasmissione telematica.
Sono obbligati all’effettuazione di questo adempimento tutti i contribuenti titolari di partita IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con periodicità mensile, ovvero con periodicità trimestrale in presenza dei presupposti per poter operare l’opzione relativa.
Nello specifico, sono obbligati alla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi IVA:
- che esercitano attività d’impresa;
- che esercitano arti e professioni.
Sono invece esclusi dalla presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti passivi IVA:
- che non hanno l’obbligo della presentazione della Dichiarazione annuale IVA;
- che non hanno l’obbligo dell’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA, a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano più a sussistere le relative condizioni di esonero.
L’Agenzia delle Entrate con FAQ del 26 maggio 2017 ha spiegato che l’obbligo dell’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per il trimestre di riferimento, viene meno in caso di mancanza di dati da riportare nel quadro VP (ad esempio nel caso in cui il contribuente non abbia compiuto nessuna operazione attiva o passiva nel periodo di riferimento), con l’eccezione in cui si debba mettere in evidenza il riporto di un credito dal precedente trimestre.
Quindi il contribuente è esentato dalla presentazione della Comunicazione, nell’ipotesi in cui dal precedente trimestre non compaiano crediti da riportare, ed in mancanza di altri dati da indicare nel quadro VP.
Le scadenze previste per la presentazione della Comunicazione
La Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Solamente per la Comunicazione relativa al secondo trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 16 settembre, senza però che questo generi variazioni alle scadenze di norma previste sia per la liquidazione che per il versamento dell’IVA (sia mensili che trimestrali).
L’avvenuta presentazione entro la scadenza della Comunicazione è attestata esclusivamente dalla ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione dell’imposta con periodicità mensile devono presentare la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze riportate nel prospetto che segue.
I soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione dell’imposta con periodicità trimestrale devono presentare la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze riportate nel prospetto che segue.
Il prossimo 30 novembre 2017 è, pertanto, in scadenza il termine per la presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche:
- dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017, relativamente ai titolari di partita IVA che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile;
- del terzo trimestre 2017, relativamente ai titolari di partita IVA che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.
Le sanzioni previste
Nei casi di omessa, incompleta oppure infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
La sanzione è tuttavia ridotta del 50% (quindi con un minimo di euro 250,00 ed un massimo di euro 1.000,00), nel caso in cui entro i 15 giorni seguenti alla scadenza del termine stabilito, il soggetto passivo IVA provveda:
- ad effettuare la trasmissione della Comunicazione precedentemente non effettuata;ovvero
- a presentare in modo corretto la Comunicazione errata precedentemente presentata.
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 per ottemperare alle sanzioni è possibile potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nel prospetto che segue si riportano, a titolo di esempio, le modalità per potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati, relativamente alla prossima scadenza del 30 novembre 2017.